Quando si paga l’agenzia immobiliare?
In base all’art. 1755 del Codice Civile, l’agenzia immobiliare ha diritto al riconoscimento della propria provvigione nel momento in cui può ritenersi concluso l’affare, ovvero quando tra le parti si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l’esecuzione del contratto stesso.
Si deduce pertanto che l’obbligo del pagamento della provvigione sorge quando il venditore accetta formalmente la proposta d’acquisto e l’acquirente ne viene messo in conoscenza. Per uso e consuetudine viene normalmente richiesta alla sottoscrizione del preliminare di compravendita, salvo ovviamente diversi accordi tra le parti.
In caso di recesso di una delle parti successiva all’accettazione della proposta d’acquisto da parte del venditore e alla relativa presa visione di tale accettazione da parte acquirente, l’Agenzia Immobiliare ha comunque diritto al pagamento della provvigione concordata in quanto l’affare si considera ugualmente concluso.